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Sez. 3, Sentenza n. 10038 del 10/10/1983 Ud. (dep. 22/11/1983) Rv. 161375 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO D'APPELLO - CONDONO DELLA MISURA DI SICUREZZA IN ACCOGLIMENTO DI SPECIFICO MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ERRONEA QUALIFICAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161375-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO D'APPELLO - CONDONO DELLA MISURA DI SICUREZZA IN ACCOGLIMENTO DI SPECIFICO MOTIVO D'IMPUGNAZIONE - CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: ERRONEA QUALIFICAZIONE.*

La declaratoria di condono della misura di sicurezza, emessa dal giudice d'appello in accoglimento di uno specifico motivo di impugnazione, costituisce una pronuncia che comporta la impossibilità della condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. (nella specie è stata erroneamente qualificata "precisazione", e non pronuncia, la declaratoria di condono, con conseguente condanna dell'imputato alle spese).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 213, Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)