Sez. 3, Sentenza n. 3045 del 26/10/1987 Ud. (dep. 05/03/1988) Rv. 177829 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - PENA - APPLICAZIONE DELL'INDULTO - SPECIFICO MOTIVO DI APPELLO - APPLICAZIONE DELL'INDULTO - RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - SUSSISTENZA - CONDANNA ALLE SPESE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - PENA - APPLICAZIONE DELL'INDULTO - SPECIFICO MOTIVO DI APPELLO - APPLICAZIONE DELL'INDULTO - RIFORMA DELLA SENTENZA IMPUGNATA - SUSSISTENZA - CONDANNA ALLE SPESE - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui l'imputato abbia articolato uno specifico motivo di impugnazione in ordine all'applicazione del condono e tale motivo sia stato accolto dal giudice di appello, deve ritenersi corretto il dispositivo che pronunci la riforma della sentenza impugnata, poiché la stessa non è rimasta inalterata, e non condanni l'appellante al pagamento delle spese processuali. (Conf mass n 161375; (Conf mass n 158294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 174, Cod. Proc. Pen. art. 488 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)