Sez. L, Sentenza n. 5014 del 03/09/1988 (Rv. 459819 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - CREDITI DEL MARITTIMO - PRESCRIZIONE APPLICABILE - DECORRENZA.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - CREDITI DEL MARITTIMO - PRESCRIZIONE APPLICABILE - DECORRENZA.*
Nel caso di rapporto di lavoro marittimo in regime di continuità, la cui unicità non è esclusa dagli intervalli inoperosi fra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo, i crediti del marittimo sono soggetti alla prescrizione biennale prevista dall'art. 373 cod. nav., la quale inizia a decorrere dalla cessazione o risoluzione del rapporto stesso, salvo, in relazione alle ipotesi di risoluzione (artt. 341, secondo comma, e 343 cod. nav.) verificatesi durante la navigazione, lo spostamento di detta decorrenza al momento (ad esse successivo) dello sbarco. (V 777/88, mass n 457187; (V 9537/87, mass n 456617; (V 383/87, mass n 450129).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 326 CORTE COST., Cod. Navig. art. 341, Cod. Navig. art. 343, Cod. Navig. art. 351, Cod. Navig. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)