Sez. L, Sentenza n. 9537 del 22/12/1987 (Rv. 456617 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - PRESCRIZIONE - RAPPORTO DI LAVORO DEL MARITTIMO IN REGIME DI CONTINUITÀ - PRESCRIZIONI EX ART. 373 COD. NAV. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - PRESCRIZIONE - RAPPORTO DI LAVORO DEL MARITTIMO IN REGIME DI CONTINUITÀ - PRESCRIZIONI EX ART. 373 COD. NAV. - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
Il rapporto di lavoro del marittimo "in regime di continuità" è da considerare rapporto di lavoro marittimo (del quale è connotato essenziale la destinazione della prestazione lavorativa al servizio della nave) non solo quanto al periodo d'imbarco ma anche quanto all'intervallo inoperoso tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo; pertanto, in relazione al rapporto anzidetto è applicabile la prescrizione prevista dall'art. 373 cod. nav., che non può iniziare a decorrere prima della cessazione del rapporto stesso, la quale coincide con la cancellazione del marittimo dai turni particolari. (V 3379/85, mass n 441051; (V 1900/64, mass n 302697).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)