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Sez. 5, Sentenza n. 27951 del 09/04/2026 Cc. (dep. 23/07/2026) Rv. 290404-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Associazione di tipo mafioso - Mafie “storiche” - Esigenze cautelari - Presunzione di sussistenza - Superamento - Tempo decorso dalla condotta di partecipazione (cd. tempo silente) - Apprezzabilità - Indici rivelatori - Valenza.
Stato
decisa il 2026-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290404-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di partecipazione ad associazioni mafiose, ai fini del superamento della presunzione di sussistenza delle esigenze di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cd. "tempo silente", ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati, assume rilevanza quale manifestazione indiretta di cessazione del collegamento associativo, con valenza capace di superare la descritta

presunzione, laddove abbia una estensione cronologica particolarmente significativa e, al contempo, ricorrano alcuni indici dimostrativi della cessazione del citato collegamento, quali, esemplificatamente, la connotazione "storica" del sodalizio, il ruolo tipologico e, soprattutto, in concreto assunto dall'indagato, la storia personale di quest'ultimo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'assenza di iscrizioni pregiudizievoli nel periodo di interesse, che costituisce una delle possibili componenti dimostrative del periodo silente, ha una valenza ridotta in relazione al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen, posto che la pubblicità delle connesse informazioni è condizionata dalla operatività dell'art. 335, comma 3, cod. proc. pen.).

Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)