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Sez. 2, Sentenza n. 1709 del 23/12/2025 Cc. (dep. 15/01/2026) Rv. 289277-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - Presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere - Prevalenza sulla previsione di cui all'art. 274 cod. proc. pen. - Sussistenza - Rilevanza del mero tempo trascorso - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-12-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289277-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale di cui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)