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Sez. U, Sentenza n. 5035 del 11/03/2004 (Rv. 571025 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE | Situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione - Incidenza sulla validità degli atti compiuti dal difensore - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571025-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE

Sulla validità dell'atto posto in essere dal difensore, iscritto all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione. (Fattispecie relativa alla sottoscrizione dell'atto di appello da parte di un difensore, dipendente delle Ferrovie dello Stato - la cui immissione nell'Ufficio Affari Legali aveva mantenuto i suoi effetti pur dopo la trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in società per azioni - e successivamente iscritto, senza contestazioni, nell'albo speciale di un Consiglio dell'ordine degli Avvocati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1993 num. 198 art. 2, Legge 09/08/1993 num. 292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)