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Sez. 1, Sentenza n. 487 del 13/02/1980 Cc. (dep. 16/04/1980) Rv. 144998 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROVA DI PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA RIEDUCATIVA - GIUDIZIO FONDATO SUI SOLI RAPPORTI - ILLEGITTIMITA - ESAME DEI RISULTATI DELL'OSSERVAZIONE - NECESSITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144998-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE ANTICIPATA - PROVA DI PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA RIEDUCATIVA - GIUDIZIO FONDATO SUI SOLI RAPPORTI - ILLEGITTIMITA - ESAME DEI RISULTATI DELL'OSSERVAZIONE - NECESSITA - FATTISPECIE.*

Ai fini della liberazione anticipata, la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione va valutata globalmente in relazione all'intero periodo in esame, ancorche per taluni semestri il giudizio non possa essere positivo, dovendosi al riguardo tener conto dei risultati dell'osservazione della personalita dello interessato e non gia dei soli rapporti dei direttori delle case di reclusione. (nella specie e stata annullata l'ordinanza della Sezione di sorveglianza di Messina, la quale, nel respingere la istanza di liberazione anticipata, S'era basata sui soli rapporti dei direttori delle case di reclusione, non avendo, peraltro, l'amministrazione penitenziaria sottoposto il detenuto ad osservazione. La Corte ha anche rilevato che, in tal caso, la Sezione di sorveglianza avrebbe dovuto disporre direttamente la osservazione, avvalendosi dei professionisti di cui all'art 80 della legge 26 luglio 1975, n 354).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)