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Sez. 1, Sentenza n. 1382 del 01/07/1983 Cc. (dep. 11/10/1983) Rv. 160559 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - GLOBALITÀ DELL'ESAME COMPORTAMENTALE - PROVA DELL'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - NECESSITÀ - CONDOTTA PASSIVA - INSUFFICIENZA - GIUDIZIO BASATO SU AFFERMAZIONI APODITTICHE, ADATTABILI A QUALSIASI CASO - ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160559-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - RIDUZIONE DI PENA AI FINI DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA - PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO - GLOBALITÀ DELL'ESAME COMPORTAMENTALE - PROVA DELL'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEL CONDANNATO ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE - NECESSITÀ - CONDOTTA PASSIVA - INSUFFICIENZA - GIUDIZIO BASATO SU AFFERMAZIONI APODITTICHE, ADATTABILI A QUALSIASI CASO - ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - FATTISPECIE.*

La liberazione anticipata può essere concessa soltanto se attraverso un esame globale del comportamento tenuto dal condannato, sin dall'inizio dello stato di detenzione, possa ritenersi acquisita la prova che egli abbia volontariamente cooperato per trarre vantaggio dall'opera di rieducazione, attivandosi per un efficace reinserimento nella società. A tal fine non è sufficiente un comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita carceraria, ma occorre una condotta attiva che abbia elementi positivi di valore sintomatico rispetto all'effettivo conseguimento dello scopo rieducativo perseguito dalla legge. Pertanto il giudice di merito, pur potendo liberamente apprezzare gli elementi di prova acquisiti, deve osservare l'Obbligo della motivazione sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nei sensi indicati e non può, limitarsi, quindi, ad affermazioni apodittiche adattabili a qualsiasi caso. (fattispecie in cui la motivazione del provvedimento di concessione della liberazione anticipata è stata ritenuta illegittima per Mancanza di adeguata e corretta motivazione circa la sussistenza del presupposto indicato dall'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, perché limitata al mero riferimento ai rapporti informativi definiti "positivi" ed attestanti soltanto una regolare condotta). (Conf mass n 155942; (Conf mass n 150411 ed ivi citate; (Conf mass n 150030; (Conf mass n 148152; (Conf mass n 140881, sulla prima parte; (V mass n 155943; (V mass n 147492; (V mass n 145412, per una valutazione separata di periodi di carcerazione per cui sussiste separazione; (Conf mass n 144947; (Conf mass n 143433, sulla seconda parte; (V mass n 144998; (V mass n 144999, sulla terza parte).*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 53 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)