Sez. 1, Sentenza n. 1040 del 16/01/2009 (Rv. 606371 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE | Beneficio limitato alla fase esecutiva - Azione di cognizione - Ammissibilità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - ESCUSSIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO SOCIALE
Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 civ.cod. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)