Sez. 3, Sentenza n. 8956 del 18/04/2006 (Rv. 591066 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE | Debiti della società - Pagamento - Responsabilità del socio - Configurabilità - Condizioni - Evocazione in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio - Difetto di legittimazione passiva - Eccezione - Ammissibilità - Fondamento.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI TRA SOCI - IN GENERE
Il socio di una società in nome collettivo, che risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, fondatamente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva laddove, per il pagamento di debiti della società, venga convenuto in giudizio non nella qualità di socio ma in proprio, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)