Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 20/11/1970 (Rv. 348737 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PRETESTUOSA - IRRILEVANZA - CONTROVERSIA NELLA QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO DEL CONDUTTORE - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA PRETESTUOSA - IRRILEVANZA - CONTROVERSIA NELLA QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO DEL CONDUTTORE - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA - SUSSISTENZA.*
Il principio, secondo cui le cause nelle quali da una delle parti sia dedotta l'esistenza di un contratto agrario e ne sia invocata la proroga legale sono devolute alla Competenza delle Sezioni specializzate, anche nell'ipotesi in cui sorga contestazione sulla qualificazione giuridica del rapporto come contratto agrario assoggettabile a proroga, non trova applicazione nella ipotesi che l'eccezione di incompetenza si riveli un espediente meramente dilatorio. Non ricorre siffatta ipotesi quando sia in discussione uno dei presupposti della proroga, ossia la qualifica di coltivatore diretto del conduttore, per negare la quale si debba ricorrere ad elementi presuntivi, come la mancata menzione di tale qualifica nel contratto di affitto.*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)