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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2089 del 30/01/2014 (Rv. 629875 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Sentenza di divorzio - Dedotto pregiudizio al diritto di un coniuge, quale cattolico praticante, di sottoporre la questione unicamente o pregiudizialmente al tribunale ecclesiastico - Ammissibilità del motivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629875-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

E inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzi la violazione del diritto del coniuge, quale cattolico praticante, a sottoporre esclusivamente al tribunale rotale la questione dello scioglimento del suo matrimonio, atteso che nell'ordinamento giuridico italiano non sussiste alcun diritto di tal fatta, né un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso, trattandosi di procedimenti autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi finalità e presupposti distinti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)