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Sez. 1, Sentenza n. 17969 del 11/09/2015 (Rv. 637104 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio su comune istanza - Precedente sentenza ecclesiastica di annullamento - Interesse all'impugnazione della decisione di primo grado - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637104-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

Il coniuge che abbia aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dall'altro coniuge non ha interesse ad impugnare la conseguente sentenza dichiarativa sul presupposto dell'intervenuto annullamento del vincolo in sede ecclesiastica, il cui giudizio è autonomo rispetto a quello ordinario, sicché nessuna interferenza può ipotizzarsi tra le due sentenze, aventi natura, presupposti e finalità diverse, nonché destinate ad avere rilievo in ordinamenti distinti, tanto più che dall'eventuale accoglimento del gravame non può derivare alcuna utilità giuridica alla parte che lo propone, che è configurabile solo in caso di soccombenza, almeno parziale, e non anche nell'ipotesi di adesione alla domanda di controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Legge 31/05/1995 num. 218 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)