Sez. 3, Sentenza n. 7541 del 04/05/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 214160 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) | Proscioglimento nel merito - Possibilità - Esclusione - Adozione di tale formula di proscioglimento - Con consenso di P.M. ed imputato - Nullità - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Ragione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE)
Qualora P.M. e difesa concordemente richiedano una sentenza di proscioglimento con formula ampia prima del dibattimento e l'istanza sia accolta dal giudice, si verifica una sanatoria (ex art. 183 cod proc. pen.) della nullità, poiché le parti hanno accettato gli effetti dell'atto. In ogni caso la nullità non è deducibile oltre (ex art. 182, comma 1, c. p. p.) avendo le medesime concorso a darvi causa. (Conseguentemente la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.G., pur titolare di un autonomo potere di impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)