Sez. 3, Sentenza n. 5588 del 07/04/1995 Ud. (dep. 17/05/1995) Rv. 202333 - 01
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento prima del dibattimento (sentenza predibattimentale) | Tassatività delle ipotesi previste dall'art. 469 cod. proc. pen. - Sussistenza - Proscioglimento nel merito - Esclusione - Adozione di formula di proscioglimento nel merito in fase dibattimentale con il consenso di P.M. e imputato - Nullità - Esclusione - Ragione.
Giudizio - Atti preliminari al dibattimento - Proscioglimento prima del dibattimento (sentenza predibattimentale)
Il disposto di cui agli artt. 469 e 530 comma 1 cod. proc. pen. consente il proscioglimento predibattimentale soltanto per i casi di improcedibilità e di estinzione del reato, mentre riserva al dibattimento l'assoluzione per ragioni di merito, in fatto o in diritto. Tuttavia la violazione di tale normativa non è, di per sè, causa di nullità, né specifica, non essendo questa disposta da una specifica disposizione di legge (art. 177 cod. proc. pen.), né generale, ex art. 178 lett. a) cod. proc. pen., giacché il giudice della sentenza predibattimentale è lo stesso di quello della sentenza predibattimentale. Sussiste, invece, nullità ex art. 178 lett. b) o c) cod. proc. pen. quando il Pubblico Ministero o l'imputato si siano opposti alla conclusione predibattimentale, potendo il primo aspettarsi dalla istruzione dibattimentale prove ulteriori o nuove imputazioni e potendo il secondo aspettarsi una più favorevole assoluzione nel merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)