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Sez. L, Sentenza n. 4666 del 22/05/1987 (Rv. 453323 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CONTROVALORE DELL'USO DI UN'AUTOVETTURA PER MOTIVI PERSONALI CONCESSO DAL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453323-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - CONTROVALORE DELL'USO DI UN'AUTOVETTURA PER MOTIVI PERSONALI CONCESSO DAL DATORE DI LAVORO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il controvalore dell'uso di un'autovettura per motivi personali concesso dal datore di lavoro al dipendente è computabile nell'ultima retribuzione da prendere a base del calcolo per la Determinazione dell'indennità di anzianità solo quando costituisca un compenso, provvisto delle caratteristiche dell'obbligatorietà e della continuità, e non anche, perciò, quando l'uso predetto sia concesso a fronte di un corrispettivo, pagato dal lavoratore, nell'ambito di un vero e proprio contratto di locazione del veicolo. (V 6118/85, mass n 443259).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)