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Sez. L, Sentenza n. 6118 del 05/12/1985 (Rv. 443259 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - UTILITÀ ATTRIBUITE IN NATURA AL LAVORATORE - INCIDENZA - USO PER MOTIVI ANCHE PERSONALE DI UN'AUTOVETTURA - VALUTAZIONE IN TERMINI MONETARI DEL BENEFICIO - ART. 432 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443259-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - COMPUTO - UTILITÀ ATTRIBUITE IN NATURA AL LAVORATORE - INCIDENZA - USO PER MOTIVI ANCHE PERSONALE DI UN'AUTOVETTURA - VALUTAZIONE IN TERMINI MONETARI DEL BENEFICIO - ART. 432 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Rientra nella base di calcolo dell'indennità di anzianità qualsiasi compenso di carattere continuativo che non sia da imputare a titolo di rimborso di spese sostenute dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro; pertanto devono essere computate al fine suddetto anche quelle utilità attribuite in natura al dipendente, quale l'uso per motivi anche personali di un'autovettura. Nè a ciò è di ostacolo la difficoltà di quantificazione, in termini monetari, del beneficio potendo il giudice del lavoro far ricorso alla valutazione equitativa di cui all'art. 432 cod. proc. civ.. (V 4055/81, mass n 414715; (V 1680/85, mass n 439650).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)