Sez. L, Sentenza n. 9929 del 07/10/1993 (Rv. 483884 - 01)
Competenza civile - Determinazione della competenza - Criterio | Deduzione della simulazione di un contratto di agenzia dissimulante un rapporto di lavoro subordinato - Domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive inerenti a quest'ultimo - Determinazione della competenza per territorio - Riferimento al secondo e non al quarto comma dell'art. 413 cod. proc. civ..
Competenza civile - Determinazione della competenza - Criterio
La competenza si determina in base al contenuto della domanda introduttiva del giudizio - e, in caso di più domande l'una all'altra subordinata, in base al contenuto della domanda principale - e non già secondo l'oggetto dell'indagine di merito che il giudice deve compiere per la decisione della controversia. Pertanto, ove l'attore deduca la simulazione di un contratto di agenzia, in quanto dissimulante un rapporto di lavoro subordinato, e chieda la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive inerenti al contratto dissimulato, deve farsi riferimento - ai fini dei criteri determinativi della competenza per territorio - al secondo comma dell'art. 413 cod. proc. civ., che riguarda i rapporti di lavoro subordinato, e non al successivo quarto comma (nel testo introdotto dalla legge 11 febbraio 1992 n. 128, inerente ai rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale o di collaborazione di cui al terzo comma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 128 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)