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Sez. 2, Sentenza n. 11522 del 04/11/1995 (Rv. 494539 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE | Contratto di intermediazione non professionale alle vendite, dissimulante un contratto di vendita porta a porta - Deduzione nella domanda attrice - Determinazione della competenza per territorio - Criteri -.
Stato
decisa il 1995-11-04
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494539-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE

La competenza si determina in base alla prospettazione dei fatti dedotta in citazione, con riferimento al rapporto giuridico su cui è fondata la domanda. Pertanto, ove l'attore deduca la simulazione di un contratto di "intermediazione non professionale alle vendite", dissimulante in realtà un contratto cosiddetto di "vendita porta a porta" disciplinato dal D.L. 11 gennaio 1992 n. 50, che ha dato attuazione alla direttiva C.E.E. n.577/85 in materia di contratti stipulati fuori dai locali commerciali, la competenza deve essere determinata alla stregua non del rapporto simulato, bensì di quello che si assume essere stato dissimulato, con la conseguenza che deve trovare applicazione il disposto dell'art. 12 del citato decreto che prevede la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo della residenza o del domicilio del consumatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/1992 num. 50 art. 12, Direttive Commissione CEE 20/12/1985 num. 577

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)