Sez. U, Sentenza n. 16990 del 26/07/2006 (Rv. 593661 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Concessione di un ente regionale ad un comune dei lavori di costruzione di una strada - Opposizione del comune al decreto ingiuntivo richiesto dall'ente per il recupero della somma finanziata a seguito della decadenza del concessionario - Controversia - Determinazione della giurisdizione - Criteri di riparto - Principio fissato dall'art. 3-bis della legge n. 109 del 1994 in materia di concessione di lavori pubblici - Riferimento al "petitum" sostanziale - Applicazione - Decadenza dalla concessione - Natura - Espressione del potere di chiedere la risoluzione per inadempimento - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Ai fini della determinazione della giurisdizione, l'equiparazione delle concessioni in materia di lavori pubblici agli appalti disposta ("ai fini della tutela giurisdizionale") dall'art. 31-bis, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dall'art. 9 del d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in legge 2 giugno 1995, n. 216), comporta che le relative controversie siano assoggettate agli ordinari criteri di riparto, individuati alla stregua del "petitum" sostanziale della domanda, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva dedotta in giudizio. Ciò comporta, in presenza di una opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dall'Ente di sviluppo agricolo della Regione Siciliana (ESA) per il recupero delle somme erogate nell'ambito della concessione ad un Comune dei lavori di costruzione di una strada, a seguito della "decadenza" del concessionario, "dichiarata" dall'Ente concedente per non essere stati i lavori completati a distanza di cinque anni, che il "petitum" sostanziale del giudizio è costituito dalla domanda di pagamento proposta dall'ESA attraverso la richiesta del decreto monitorio, domanda contenente la denuncia dell'inadempimento della prestazione del Comune, soggetto in danno del quale è stato proposto un rimedio risolutorio del rapporto. La decadenza dalla concessione, della quale il Comune chiede la disapplicazione al giudice ordinario adito, sul presupposto della sua natura provvedimentale, non connota la domanda dell'ESA, che è di pagamento di una somma di denaro, competente a conoscere la quale è il giudice ordinario; la scelta compiuta dal concedente, di non proseguire nel rapporto concessorio, infatti, non è espressione di un potere pubblico di autotutela perseguita attraverso un provvedimento di decadenza del concessionario, ma del potere civile di chiedere la risoluzione del finanziamento per inadempimento del finanziato.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 216 CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)