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Sez. 2, Sentenza n. 52614 del 30/09/2014 Cc. (dep. 18/12/2014) Rv. 261544 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Trasferimento fraudolento di valori - Art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 - Elemento oggettivo - Affitto di ramo d'azienda - Integrazione - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261544-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

In tema di trasferimento fraudolento di valori, la stipulazione di un contratto di affitto di azienda può integrare l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 12-quinquies del D.L. n. 306 del 1992 (conv. in legge n. 352 del 1992), che sanziona non solo l'attribuzione fittizia, ma anche la mera disponibilità di un bene attraverso qualsiasi tipologia di atto in grado di creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il denaro, i beni o le altre utilità rispetto alle quali permane il potere del titolare effettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)