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Sez. 3, Sentenza n. 956 del 06/04/1973 (Rv. 363335 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363335-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - RAPPORTO TRA FATTO NOTO E FATTO IGNOTO - REQUISITI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Nella prova per presunzioni la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessita, essendo sufficiente che l'esistenza di quest'ultimo derivi dal primo come conseguenza logica possibile, secondo l'id quod plerumque accidit. L'apprezzamento del giudice di merito circa la sussistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e circa la rispondenza degli stessi ai requisiti di gravita, precisione e concordanza non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita, quando sorretto da adeguata motivazione, esente da vizi logici e giuridici. (Conf 3005/71, mass n 354285).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)