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Sez. 1, Sentenza n. 2611 del 26/10/1966 (Rv. 325026 - 01)

APPALTO - IN GENERE - NOZIONE ED ELEMENTI - FORNITURA DEI MATERIALI E VERSAMENTI DI ACCONTI PER I SALARI DEI DIPENDENTI DA PARTE DEL COMMITTENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325026-01

APPALTO - IN GENERE - NOZIONE ED ELEMENTI - FORNITURA DEI MATERIALI E VERSAMENTI DI ACCONTI PER I SALARI DEI DIPENDENTI DA PARTE DEL COMMITTENTE - IRRILEVANZA.*

Caratteristica del contratto di appalto e che l'Opus - inteso come risultato dell'apposito lavoro dell'uomo e non solo come processo di creazione o di modificazione della realta materiale - sia eseguito da un imprenditore, che eserciti in gestione a proprio rischio e con autonomia tale da escludere che possa essere ritenuto un semplice nudus minister del committente. Non vale ad escludere l'organizzazione ad impresa ed il rischio dello appaltatore la circostanza che il contratto stabilisca che i materiali siano forniti dal committente e che questo versi acconti in corrispondenza della spesa per la mano d'opera. L'organizzazione dell'impresa non si esaurisce nell'approntamento dei materiali, ma comporta che l'appaltatore si procuri i materiali, le macchine, gli attrezzi, gli operai, impianti il cantiere, curi i rapporti con i terzi. D'altra parte, le cennate obbligazioni del committente, quanto alla fornitura dei materiali e al pagamento degli acconti, non hanno l'efficacia di escludere l'impossibilita per l'appaltatore di stabilire, al momento del contratto, il costo preciso dell'opera, al fine di assicurarsi in ogni caso un profitto o, quanto meno, di evitare ogni perdita: nel che appunto consiste il rischio dell'appaltatore, elemento costitutivo del contratto di appalto. (Cfr 891/65; 507/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)