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Sez. 1, Sentenza n. 2568 del 03/10/1974 (Rv. 370995 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZE CON IL CONTRATTO D'OPERA - FORNITURA DEL MATERIALE DA PARTE DEL COMMITTENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1974-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370995-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZE CON IL CONTRATTO D'OPERA - FORNITURA DEL MATERIALE DA PARTE DEL COMMITTENTE - IRRILEVANZA.*

Si ha contratto di appalto quando si stabilisce la prestazione, mediante corrispettivo, di un determinato risultato, al quale l'appaltatore deve tendere a proprio rischio e con autonomia rispetto al committente. Al fine di distinguere tale contratto da quello di opera, occorre che il risultato in obbligazione sia conseguito o debba conseguirsi a mezzo di una organizzazione imprenditoriale, a differenza del contratto d'opera, in cui non ricorre tale requisito. E poiche il risultato, nel contratto di appalto, e l'effetto dell'opera imprenditoriale dell'appaltatore, non puo scindersi nel risultato stesso cio che attiene all'opera personale e cio che riguarda i materiali impiegati. E indifferente, pertanto, che questi siano stati forniti dal committente. (fattispecie riguardante una convenzione tra l' ENPAS ed una casa di cura organizzata ad impresa avente ad oggetto la cura di ammalati assistiti dall'ente). (V 3217'69, mass n 343221; 2611'66, mass n 325026).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)