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Sez. L, Sentenza n. 7569 del 22/12/1983 (Rv. 432164 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICA CONVENZIONALE SUPERIORE QUELLA SPETTANTE ALLA STREGUA DELLE MANSIONI SVOLTE - EFFETTI - DEROGA AL CRITERIO DELLA DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA IN BASE ALLA NATURA DELLE MANSIONI - CARATTERE CONVENZIONALE - FATTISPECIE RELATIVA AD INCARICO DI SVOLGERE MANSIONI D'ORDINE AFFIDATO AD IMPIEGATI DI CONCETTO E RITENUTO NON MODIFICATIVO "IN PEIUS" DELLA LORO POSIZIONE.*
Stato
decisa il 1983-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432164-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - ATTRIBUZIONE DI UNA QUALIFICA CONVENZIONALE SUPERIORE QUELLA SPETTANTE ALLA STREGUA DELLE MANSIONI SVOLTE - EFFETTI - DEROGA AL CRITERIO DELLA DETERMINAZIONE DELLA QUALIFICA IN BASE ALLA NATURA DELLE MANSIONI - CARATTERE CONVENZIONALE - FATTISPECIE RELATIVA AD INCARICO DI SVOLGERE MANSIONI D'ORDINE AFFIDATO AD IMPIEGATI DI CONCETTO E RITENUTO NON MODIFICATIVO "IN PEIUS" DELLA LORO POSIZIONE.*

L'attribuzione al lavoratore di una qualifica convenzionale superiore a quella che gli competerebbe alla stregua delle mansioni svolte, pur assumendo giuridica Rilevanza per la sua idoneità a costituire una posizione di diritto soggettivo tutelata dalla legge, sotto Forma di uno status del lavoratore non mutabile in peius dal datore di lavoro, prescinde dal generale criterio della Determinazione della qualifica in base alla natura delle mansioni di fatto svolte dal dipendente e si ricollega alla volontà delle parti di riconoscere a quest'ultimo uno specifico vantaggio. (nella specie, sancendo tale principio, la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto che non costituisse modificazione in peius della posizione di lavoratori con qualifica di impiegati di concetto - loro attribuita in virtù del titolo di studio posseduto, secondo la specifica previsione delle pattuizioni collettive al riguardo - l'avere incaricato i medesimi di attendere anche, in misura quantitativamente modesta e, comunque non prevalente, a mansioni di ordine, identiche a quelle già svolte anteriormente a detta attribuzione di qualifica superiore, essendo tale possibilità ugualmente prevista dal contratto collettivo). (V 313/81, mass n 410754; (V 2112/78, mass n 391492).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)