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Sez. L, Sentenza n. 313 del 14/01/1981 (Rv. 410754 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - QUALIFICA SUPERIORE A QUELLA RISPONDENTE O DESUMIBILE DALLE MANSIONI E RETRIBUITA NELLA DOVUTA MISURA MAGGIORE - CONFERIMENTO IN FORMA CONVENZIONALE - CONSEGUENZE - RILEVANZA DELLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - ESCLUSIONE - VALORE DELLA QUALIFICA SUPERIORE - DISCONOSCIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410754-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - QUALIFICA SUPERIORE A QUELLA RISPONDENTE O DESUMIBILE DALLE MANSIONI E RETRIBUITA NELLA DOVUTA MISURA MAGGIORE - CONFERIMENTO IN FORMA CONVENZIONALE - CONSEGUENZE - RILEVANZA DELLE MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE - ESCLUSIONE - VALORE DELLA QUALIFICA SUPERIORE - DISCONOSCIMENTO - CONDIZIONI.*

Il conferimento in Forma convenzionale di una qualifica, superiore a quella rispondente o desumibile dalle mansioni, e retribuita nella misura spettante per tale maggiore titolo attribuito, esclude qualunque Rilevanza alle effettive mansioni svolte seppure di natura inferiore; restando escluso il valore di tale qualifica superiore solo per una eventuale pretesa di riconoscimento retroattivo rispetto all'atto di conferimento, ovvero per il caso di una volonta chiaramente simulata delle parti per una finalita non rientrante nello scopo o nella causa del contratto di lavoro e sempre che la relativa Azione di simulazione sia stata svolta in giudizio dal soggetto ad essa legittimato. (V 2112/78, mass n 391492; (V 959/78, mass n 390291; (V 2280/75, mass n 376104).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)