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Sez. U, Sentenza n. 12006 del 11/11/1991 (Rv. 474570 - 01)

Assicurazione - Veicoli (Circolazione, Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - In genere | Proponibilità dell'azione - Condizioni - Disciplina ex art. 22 legge n. 990 del 1969 - Domanda riconvenzionale del convenuto - Applicabilità.
Stato
decisa il 1991-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474570-01

Assicurazione - Veicoli (Circolazione, Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - In genere

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969 n. 990, l'art. 22 di tale legge, il quale subordina la proponibilità dell'azione risarcitoria, inclusa quella formulata soltanto contro il responsabile, alla richiesta del danno all'assicuratore, nonché al decorso di sessanta giorni da tale richiesta, trova applicazione, tenendo conto del difetto di espresse limitazioni e della "ratio" della disposizione medesima (favore per il soddisfacimento stragiudiziale delle istanze di risarcimento), anche con riguardo alla domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto che assuma a sua volta la responsabilità dell'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)