Sez. 3, Sentenza n. 2336 del 16/02/2001 (Rv. 543927 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI | Decorso del termine - Condizione di proponibilità dell'azione - Osservanza del termine dilatorio anche nel caso di azione proposta nei confronti soltanto del responsabile del sinistro - Necessità - Improponibilità dell'azione - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - TERMINE DI SESSANTA GIORNI
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n.990, il termine dilatorio di sessanta giorni, previsto dall'art. 22 di tale legge, deve essere interamente decorso prima della proposizione dell'azione giudiziaria. La proponibilità dell'azione risarcitoria è condizionata dall'osservanza del predetto termine non soltanto nel caso in cui la domanda giudiziale venga proposta nei confronti dell'assicuratore, ma anche nel caso in cui essa venga proposta soltanto nei confronti del responsabile del sinistro (nella specie il proprietario dell'autoveicolo). La improponibilità, per l'anzidetta ragione, della domanda di risarcimento è, inoltre, rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e, quindi anche in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)