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Sez. L, Sentenza n. 14716 del 14/07/2015 (Rv. 636584 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigente sanitario - Art. 21, comma 5, del c.c.n.l. integrativo dirigenza del servizio sanitario nazionale dell'8 giugno 2000 - Diritto alla riassunzione in servizio - Condizioni - Diniego - Onere motivazionale - Insufficienza - Accertamento del giudice.
Stato
decisa il 2015-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636584-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

L'art. 21, comma 5, del c.c.n.l. integrativo per la dirigenza del servizio sanitario nazionale dell'8 giugno 2000, attribuisce al dirigente, cessato dal servizio per recesso o motivi di salute, il diritto ad essere riammesso in servizio purché il posto sia ancora disponibile in organico e persistano in generale i requisiti per l'assunzione nonché l'idoneità fisica, con la conseguenza che il diniego dell'amministrazione sanitaria dev'essere fondato sull'assenza di almeno uno dei requisiti o per altri motivi di superiore interesse pubblico, che, in caso di insufficiente motivazione dell'atto negativo, il giudice deve accertare sulla base dell'ordinario criterio dell'onere della prova.

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 132 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/2000 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)