Sez. L, Sentenza n. 26556 del 05/11/2008 (Rv. 605895 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Riammissione in servizio - Art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957 - Effetti - Reviviscenza del precedente rapporto di lavoro - Esclusione - Fondamento - Costituzione di un nuovo rapporto - Conseguenze in tema di procedure selettive e anzianità di servizio.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., l'istituto della riammissione in servizio non dà luogo alla reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma alla costituzione di uno nuovo, anche se disposizioni di legge (quale l'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957) o di contratto collettivo prevedono la riammissione nel ruolo precedentemente ricoperto o l'attribuzione dell'anzianità pregressa. Ne consegue che non possono trovare applicazione, in favore del dipendente riammesso in servizio, le disposizioni che ricollegano la legittimazione a partecipare ad una selezione per progressione di carriera ad una data anzianità, ove questa non sia posseduta effettivamente dal dipendente a decorrere dalla riammissione in servizio, a prescindere dal rapporto pregresso.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)