Sez. 5, Sentenza n. 24200 del 13/11/2006 (Rv. 594077 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE | Dichiarazioni di terzi - Valore indiziario - Utilizzabilità ai fini della ricostruzione del volume di affari - Condizioni - Riscontro nelle risultanze dell'accesso - Necessità - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE
In tema di accertamento dell'IVA, a fronte di una contabilità formalmente regolare, le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'Amministrazione finanziaria o in altra sede qualificata (nella specie, un giudizio penale), in tanto possono essere utilizzate ai fini della ricostruzione del volume di affari, in quanto, così come ogni altro elemento indiziario acquisito in sede di verifica amministrativa, trovino ulteriore riscontro nelle risultanze dell'accesso dei verbalizzanti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto adeguatamente motivato un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società, in quanto fondato sull'affermazione di terzi di aver effettuato pagamenti illeciti in favore dei dirigenti della stessa, senza che fosse stato accertato un corrispondente introito da parte della società, e risultando anzi provato che quest'ultima aveva regolarmente effettuato le prestazioni indicate nelle fatture, applicando i prezzi di mercato).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)