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Sez. 5, Sentenza n. 3526 del 11/03/2002 (Rv. 552986 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Elementi probatori - Acquisizione ed utilizzabilità - Processo verbale di constatazione redatto dalla Polizia tributaria - Dichiarazioni provenienti da terzi già rese in seno a procedimento penale - Inserimento - Legittimità - Natura di testimonianza - Esclusione - Efficacia di prova - Esclusione - Natura di informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative - Sussistenza - Rilevanza nel procedimento tributario - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2002-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552986-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Polizia tributaria ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di testimonianza (quand'anche siano stata, come nella specie, già rese in seno a procedimento penale), bensì di mere informazioni acquisite nell'ambito di indagini amministrative, sfornite, pertanto, "ex se", di efficacia probatoria, con la conseguenza che esse risultano del tutto inidonee, di per sè, a fondare un'affermazione di responsabilità del contribuente in termine di imposta, potendo soltanto (come nella specie) fornire un ulteriore riscontro a quanto già accertato e provato "aliunde" in sede di procedimento tributario.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)