Sez. L, Sentenza n. 1366 del 02/02/2002 (Rv. 552039 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al calcolo dell'indennità oraria spettante ai dipendenti postali addetti ai servizi viaggianti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile in cassazione ove la motivazione sia viziata o risultino violati i criteri ermeneutici di cui agli art. 1362 ss. cod. civ. (nella specie, relativa alla determinazione della misura dell'indennità oraria spettante ai dipendenti postali addetti ai servizi viaggianti, la sentenza di merito aveva escluso dal relativo calcolo il tempo occorrente ai lavoratori per caricare e scaricare i plichi postali presso il centro meccanizzato; la S.C., nell'annullare tale decisione, ha rilevato che l'esclusione operata dai giudici di merito era sfornita di idonea motivazione, né dava conto del tenore letterale della relativa clausola contrattuale e della volontà delle parti risultante dall'esame complessivo della disciplina negoziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)