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Sez. L, Sentenza n. 12682 del 29/08/2002 (Rv. 557193 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di c.d. trattamenti sostitutivi per gli autoferrotranvieri.
Stato
decisa il 2002-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557193-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato i trattamenti sostitutivi, cui fa riferimento l'art. 4 bis del c.c.n.l. degli autoferrotranvieri del 12 marzo 1980 - nei quali erano destinati a confluire gli elementi retributivi introdotti da contratti aziendali in eccedenza rispetto al trattamento nazionale - , come assegni "ad personam", erogabili solo in favore di quei dipendenti che alla data indicata nella stessa norma collettiva si trovassero nelle condizioni soggettive per fruirne in quanto assunti da aziende che avevano previsto nei loro contratti aziendali quei particolari trattamenti economici.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)