Sez. 1, Sentenza n. 385 del 27/02/1962 (Rv. 250601 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - AMMINISTRATORI - AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA - LEGISLAZIONE ABROGATA - SOCIETA DI PERSONE - ATTO COSTITUTIVO - DIFFERENTE REGOLAMENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA RAPPRESENTANZA SOCIALI - POSSIBILITA - MANCATA PATTUIZIONE ESPRESSA - DISCIPLINA DEL POTERE DI AMMINISTRAZIONE.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - AMMINISTRATORI - AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA - LEGISLAZIONE ABROGATA - SOCIETA DI PERSONE - ATTO COSTITUTIVO - DIFFERENTE REGOLAMENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA RAPPRESENTANZA SOCIALI - POSSIBILITA - MANCATA PATTUIZIONE ESPRESSA - DISCIPLINA DEL POTERE DI AMMINISTRAZIONE.*
Anche alla stregua della legislazione abrogata (codice di commercio e codice civile) era ammessa la possibilita di una differente regolamentazione concreta, nell'atto costitutivo di una societa di persone, dell'amministrazione e della rappresentanza della societa stessa. In Mancanza di una pattuizione espressa circa il modo di amministratore, trovava applicazione l'art 1723 cod civ 1865, dettato per la societa semplice e richiamato dall'art 107 cod comm 1882 relativamente alla societa in nome collettivo, secondo cui l'amministrazione si presumeva conferita disgiuntamente a ciascun socio, salvo il diritto di opposizione degli altri e la deliberazione della maggioranza sulla opposizione stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. Abrog. art. 723, Cod. Commerc. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)