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Sez. 1, Sentenza n. 385 del 27/02/1962 (Rv. 250601 - 01)

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - AMMINISTRATORI - AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA - LEGISLAZIONE ABROGATA - SOCIETA DI PERSONE - ATTO COSTITUTIVO - DIFFERENTE REGOLAMENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA RAPPRESENTANZA SOCIALI - POSSIBILITA - MANCATA PATTUIZIONE ESPRESSA - DISCIPLINA DEL POTERE DI AMMINISTRAZIONE.*
Stato
decisa il 1962-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250601-01

SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - AMMINISTRATORI - AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA - LEGISLAZIONE ABROGATA - SOCIETA DI PERSONE - ATTO COSTITUTIVO - DIFFERENTE REGOLAMENTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA RAPPRESENTANZA SOCIALI - POSSIBILITA - MANCATA PATTUIZIONE ESPRESSA - DISCIPLINA DEL POTERE DI AMMINISTRAZIONE.*

Anche alla stregua della legislazione abrogata (codice di commercio e codice civile) era ammessa la possibilita di una differente regolamentazione concreta, nell'atto costitutivo di una societa di persone, dell'amministrazione e della rappresentanza della societa stessa. In Mancanza di una pattuizione espressa circa il modo di amministratore, trovava applicazione l'art 1723 cod civ 1865, dettato per la societa semplice e richiamato dall'art 107 cod comm 1882 relativamente alla societa in nome collettivo, secondo cui l'amministrazione si presumeva conferita disgiuntamente a ciascun socio, salvo il diritto di opposizione degli altri e la deliberazione della maggioranza sulla opposizione stessa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. Abrog. art. 723, Cod. Commerc. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)