Sez. 2, Sentenza n. 1178 del 18/02/1980 (Rv. 404663 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - LIMITAZIONE ALLE SOLE MISURE CAUTELARI - ESCLUSIONE - AZIONE EX ART 1669 COD CIV CONTRO L'APPALTATORE - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - INTERVENTO IN GIUDIZIO DI SINGOLI CONDOMINI - ININFLUENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - LIMITAZIONE ALLE SOLE MISURE CAUTELARI - ESCLUSIONE - AZIONE EX ART 1669 COD CIV CONTRO L'APPALTATORE - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - INTERVENTO IN GIUDIZIO DI SINGOLI CONDOMINI - ININFLUENZA.*
La norma contenuta nell'art 1130 n 4 cod civ - posta in relazione all'art 1131 stesso codice - non va interpretata nel senso che l'amministratore di edificio condominiale possa chiedere - senza autorizzazione dell'assemblea - solo misure cautelari, in quanto la norma ha riguardo a tutti gli Atti diretti a conservare l'esistenza delle parti comuni, e percio anche dell'edificio stesso, tra i quali rientra l'Azione proposta ai sensi dell'art 1669 cod civ contro l'appaltatore, diretta a rimuovere gravi difetti della costruzione che possono porre in pericolo la sicurezza dell'edificio, senza che tale legittimazione ad processum possa venir meno a seguito dell'intervento in giudizio di singoli condomini. (Conf 2445/62, mass n 250601).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130 com. 4, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)