Sez. L, Sentenza n. 886 del 13/02/1989 (Rv. 461889 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - IN GENERE - TELEFAX - VALORE PROBATORIO - SUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - IN GENERE - TELEFAX - VALORE PROBATORIO - SUSSISTENZA.*
Fra le riproduzioni meccaniche indicate, con elencazione meramente esemplificativa, dall'art. 2712 cod. civ., le quali formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, rientra anche la riproduzione di un atto mediante il servizio "telefax", che costituisce un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza (con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile) del contenuto di documenti. (principio affermato, nella specie, in relazione alla delega del difensore del resistente a farsi sostituire da un collega nella discussione della causa).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)