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Sez. L, Sentenza n. 4061 del 19/02/2008 (Rv. 601974 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE | Comunicazione di cancelleria - Comunicazione mediante posta elettronica all'indirizzo email indicato dall'avvocato - Validità - Fondamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601974-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE

La comunicazione di cancelleria "ex" art. 136 cod. proc. civ. ammette equipollenti basati su elementi volontaristici e sul conseguimento dello scopo: ne consegue, nel caso in cui un avvocato abbia aderito ad una convenzione tra l'ordine degli avvocati ed un ufficio giudiziario che preveda le comunicazioni via posta elettronica all'indirizzo email indicato da ciascun legale, la validità della comunicazione di cancelleria effettuata al detto indirizzo a mezzo posta elettronica, ancorché priva di firma digitale, ove sia pervenuta alla cancelleria una risposta per ricevuta, data non in automatico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)