diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2707 del 23/08/1972 (Rv. 360362 - 01)

ARBITRATO - ARBITRAGGIO - NOZIONE - ARBITRAGGIO INIQUO, ERRONEO O MANCANTE - POTERI DEI CONTRAENTI.*
Stato
decisa il 1972-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360362-01

ARBITRATO - ARBITRAGGIO - NOZIONE - ARBITRAGGIO INIQUO, ERRONEO O MANCANTE - POTERI DEI CONTRAENTI.*

L'arbitraggio consiste nel completamento, ad opera di un terzo, di un rapporto giuridico in via di formazione mediante esplicazione di un'attivita sostitutiva di quella delle parti. In relazione a tale sua caratteristica di integrazione di un contratto in via di formazione e non ancora perfezionato per la Mancanza di un suo elemento, e previsto che, in caso di arbitraggio iniquo, erroneo o mancante, il contraente puo chiedere al giudice, nei confronti dell'altro, la modificazione dell'elemento negoziale erroneamente o iniquamente determinato o chiedere la Determinazione che l'arbitratore non ha voluto o potuto eseguire.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)