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Sez. 3, Sentenza n. 4253 del 13/12/1974 (Rv. 372917 - 01)

ARBITRATO - ARBITRAGGIO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1974-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372917-01

ARBITRATO - ARBITRAGGIO - NOZIONE.*

L'arbitraggio consiste nel completamento ad opera di un terzo di un rapporto giuridico in via di formazione, mediante l'applicazione di un'attivita sostitutiva di quella delle parti, a mezzo della quale l'arbitratore procede alla Determinazione dell'elemento mancante, concorrendo al perfezionamento del contratto. Il mandato che le parti conferiscono all'arbitratore, di definire un elemento del rapporto che esse non hanno voluto o potuto determinare, deve riguardare un elemento del contratto senza il quale esso non sarebbe completo e non sarebbe, quindi, suscettibile di esecuzione. Non ricorre l'istituto dell'arbitraggio quando le parti abbiano determinato tutti gli elementi del negozio che intendono porre in essere, ed, in particolare, abbiano stabilito la prestazione e la controprestazione reciproche, per cui esso e suscettibile di esecuzione, stante la sua completezza. Se, poi, la prestazione e la controprestazione viene ricollegata all'avveramento di un evento futuro ed incerto, cio non implica l'assenza di una previsione della prestazione, la quale, invece, risulta individuata dalle parti nei suoi tratti essenziali, ma soltanto che la sua esecuzione o l'entita resta subordinata al verificarsi dell'evento futuro. (V 2707'72, mass n 360362).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)