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Sez. 2, Sentenza n. 89 del 20/01/1967 Ud. (dep. 01/04/1967) Rv. 103923 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OGGETTIVO E CRITERIO SOGGETTIVO - PREVALENZA DEL PRIMO.*
Stato
decisa il 1967-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103923-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA - VALUTAZIONE - CRITERIO OGGETTIVO E CRITERIO SOGGETTIVO - PREVALENZA DEL PRIMO.*

Poiche ai fini dell'attenuante di cui all'art 62 n 4 cod pen la entita del danno va valutata in via principale secondo il criterio oggettivo che attiene alla consistenza e al valore della cosa in relazione al livello economico medio della comunita, non puo tenersi conto delle condizioni economiche della persona offesa quando il valore intrinseco della cosa sia gia da solo sufficiente ad escludere che il danno possa considerarsi di speciale tenuita. (Conf 103305, ed ivi citate, 103313, 103708, 103764, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)