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Sez. 2, Sentenza n. 43 del 05/01/1967 (Rv. 325661 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AMMINISTRATORE - NOMINA - RICORSO ALLA AUTORITA GIUDIZIARIA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA DELIBERA - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI SOSPENSIONE - REVOCABILITA CON ORDINANZA COLLEGIALE.*
Stato
decisa il 1967-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325661-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- AMMINISTRATORE - NOMINA - RICORSO ALLA AUTORITA GIUDIZIARIA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA DELIBERA - PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE DI SOSPENSIONE - REVOCABILITA CON ORDINANZA COLLEGIALE.*

Il ricorso del condomino dissenziente all'autorita giudiziaria, avente ad oggetto la dichiarazione di nullita o l'annullamento della nomina dell'amministratore di un condominio, non sospende l'esecuzione della dichiarazione di nomina del detto amministratore, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorita giudiziaria. Il provvedimento presidenziale di sospensione della deliberazione assembleare puo essere revocato dal collegio anche con ordinanza. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)