Sez. L, Sentenza n. 572 del 20/02/1976 (Rv. 379216 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - NOMINA E REVOCA - IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI NOMINA E SCADENZA DEL MANDATO - CONSERVAZIONE DEI POTERI - FINO ALLA SOSTITUZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - NOMINA E REVOCA - IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA DI NOMINA E SCADENZA DEL MANDATO - CONSERVAZIONE DEI POTERI - FINO ALLA SOSTITUZIONE.*
L'amministratore di un condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall'assemblea, o dal regolamento di condominio (nella specie, il potere di licenziare il portiere), anche se la delibera di nomina sia stata oggetto di impugnativa dinanzi all'autorita giudiziaria, per vizi comportanti la nullita od annullabilita della delibera medesima, ovvero sia decaduto dalla carica per scadenza del mandato, fino a quando non venga sostituito con provvedimento del giudice o con nuova deliberazione dell'assemblea dei condomini. (V 3727/68, mass n 337066; (V 43/67, mass n 325661; (V 2293/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)