Sez. U, Sentenza n. 7947 del 21/05/2003 (Rv. 563369 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione - Proposizione - Da parte del Procuratore generale - Notifica tempestiva al solo Ministro della giustizia - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio - "Ex" art. 331 cod. proc. civ. - Legittimità - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In sede di ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la tempestiva impugnazione notificata dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione al Ministero della giustizia rende possibile la successiva integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro contraddittore necessario, il magistrato incolpato, essendo applicabile l'art. 331 cod. proc. civ. anche nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato notificato, nei termini di legge, alla parte cointeressata, contitolare dell'azione disciplinare, in quanto il principio della doppia titolarità, autonoma e disgiunta, dell'azione disciplinare (e, quindi, del potere di impugnare la correlata sentenza) impedisce di considerare i due soggetti pubblici suindicati come un'unica parte, contrapposta al magistrato incolpato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 110, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 14, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)