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Sez. U, Ordinanza n. 101 del 29/01/1993 (Rv. 480581 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni | Sanzioni disciplinari - Irrogazione - Provvedimento - Impugnazione - Ricorso alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione - Proposizione - Termini - Legittimati passivi - Notifica tempestiva alla sola sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Conseguenze.
Stato
decisa il 1993-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480581-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni

Il ricorso alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione avverso il provvedimento, di natura giurisdizionale, del Consiglio Superiore della Magistratura per l'irrogazione di sanzioni disciplinari ad un magistrato, deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso in copia integrale (art. 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) - con idoneità, ai fini dell'inizio del decorso di tale termine, della comunicazione stessa in tutti i casi di consegna in mani proprie dell'interessato, ancorché avvenuta in luogo diverso dal domicilio eletto - e notificato al Ministro di Grazia e Giustizia, nonché al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, quali legittimi e necessari contraddittori, non anche alla sezione disciplinare del consiglio stesso, priva di siffatta qualità. Ne consegue che, in caso di tempestiva notificazione del ricorso a quest'ultimo organo soltanto, una successiva notificazione tardiva ai detti contraddittori necessari non è idonea ad evitare l'inammissibilità del ricorso stesso, non potendo derivarne integrazione del contraddittorio in mancanza di un procedimento già ritualmente introdotto nei confronti di altri legittimati.

Riferimenti normativi: DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)