Sez. U, Sentenza n. 12138 del 02/07/2004 (Rv. 574055 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Questione di giurisdizione risolta in primo grado in senso sfavorevole alla parte parzialmente soccombente nel merito - Appello della controparte - Onere dell'appellato di proporre appello incidentale sulla questione di giurisdizione - Sussistenza - Riproposizione della questione con la memoria costitutiva, ex art. 346 cod. proc. civ. - Insufficienza.
COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE
Nel caso in cui in primo grado una questione di giurisdizione sia stata espressamente risolta in senso sfavorevole alla parte rimasta, sia pure parzialmente, soccombente nel merito, quest'ultima, ove la controparte abbia proposto appello (in relazione alle parti della sentenza che l'hanno vista soccombente), deve proporre appello incidentale ove intenda impugnare la decisione relativa alla giurisdizione, rispetto alla quale si è verificata nei suoi confronti una soccombenza "pratica" e non "teorica", non essendo sufficiente, pertanto, la mera riproposizione della medesima questione, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)