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Sez. U, Sentenza n. 6229 del 09/07/1997 (Rv. 505867 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE | Difetto di giurisdizione - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Statuizione positiva espressa sulla giurisdizione in primo grado - Parte vittoriosa nel merito - Onere della riproposizione della questione in appello - Sussistenza - Forma richiesta nel rito del lavoro - Riproposizione con la memoria di costituzione.
Stato
decisa il 1997-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505867-01

COSA GIUDICATA CIVILE - GIUDICATO SULLA GIURISDIZIONE

Poiché il principio della rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione in ogni stato o grado della causa (art. 37 cod. proc. civ.) deve essere coordinato con i principi che regolano la formazione progressiva del giudicato, qualora il giudice di primo grado abbia espressamente risolto in senso positivo la questione di giurisdizione, la parte vittoriosa nel merito, per ottenere che essa sia riesaminata nel giudizio di secondo grado, ha l'onere di riproporla specificamente, provvedendo in tal senso, nel rito del lavoro, con la memoria di costituzione in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)