Sez. 2, Sentenza n. 7524 del 30/03/2006 (Rv. 587523 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Requisiti - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a preliminare di compravendita immobiliare.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
Affinchè un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell'art. 2943, quarto comma cod. civ., esso deve contenere anche l'esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l'effetto di costituirlo in mora. L'accertamento di tale requisito oggettivo (non ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore) costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e congruamente motivata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a una lettera del 1981con cui il legale dei promittenti venditori riconosceva il diritto dei promissari acquirenti ad ottenere il trasferimento di proprietà, e ad altra lettera, di otto anni successiva, con la quale il legale dei predetti promissari aveva chiesto la stipula del definitivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)