Sez. 3, Sentenza n. 19359 del 18/09/2007 (Rv. 599397 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Atto non compreso tra quelli indicati dai commi primo e secondo dell'art. 2943 cod. civ. - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA
La valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione - quando non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all'effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ. - costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)