diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 19359 del 18/09/2007 (Rv. 599397 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA | Atto non compreso tra quelli indicati dai commi primo e secondo dell'art. 2943 cod. civ. - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2007-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599397-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA

La valutazione dell'idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione - quando non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all'effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell'art. 2943 cod. civ. - costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)